Realizzazione e installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento
Installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento
Assistenza Caldaie MG è centro di assistenza specializzato nell’installazione, riparazione e manutenzione di caldaie, condizionatori, scaldabagni a gas e pannelli solari.
Assistenza Caldaie MG è centro di assistenza specializzato nell’installazione, riparazione e manutenzione di caldaie e condizionatori di Radiant, azienda leader Made in Italy nella produzione di caldaie, scaldabagni a gas e pannelli solari.
SERVIZI
Realizzazione e Installazione
L’Assistenza Caldaie e Condizionatori MG è attiva a Roma ed è specializzata nella realizzazione e installazione di impianti termosanitari domestici, sia di riscaldamento che di condizionamento.
Servizio di installazione caldaie e condizionatori
Gli impianti temosanitari targati Assistenza Caldaie e Condizionatori MG di Roma sono progettati e messi a punto con grande scrupolo e professionalità tecnica, grazie anche alla collaborazione con numerosi partner del settore, al fine di garantire efficienza e performance di livello, oltre che notevole risparmio in termini di energia.
Si effettuano sopralluoghi e preventivi gratuiti – pagamenti personalizzati, finanziaria Compass in sede.
SERVIZI
Realizzazione e Installazione
L’Assistenza Caldaie e Condizionatori MG è attiva a Roma ed è specializzata nella realizzazione e installazione di impianti termosanitari domestici, sia di riscaldamento che di condizionamento.
Servizio di installazione caldaie e condizionatori
Gli impianti temosanitari targati Assistenza Caldaie e Condizionatori MG di Roma sono progettati e messi a punto con grande scrupolo e professionalità tecnica, grazie anche alla collaborazione con numerosi partner del settore, al fine di garantire efficienza e performance di livello, oltre che notevole risparmio in termini di energia.
Si effettuano sopralluoghi e preventivi gratuiti – pagamenti personalizzati, finanziaria Compass in sede.
Manutenzione dell’impianto di riscaldamento e risparmio energetico
La manutenzione, in particolare, costituisce un servizio necessario non solo per mantenere costante l’efficienza e la sicurezza dell’impianto, ma anche per diminuire il dispendio energetico e, di conseguenza, ottenere un notevole risparmio in termini economici. La manutenzione periodica di tutti gli impianti di riscaldamento è un’operazione obbligatoria regolamentata dall’art. 7 del D.P.R. 74/2013, che stabilisce inoltre l’importanza del controllo del rendimento energetico (art. 8); la periodicità della manutenzione è prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto.
Il D.P.R. 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Ogni anno tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione, mentre la verifica del rendimento energetico della caldaia dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:
- ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
- ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido solido,
di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW; - ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW
Manutenzione dell’impianto di riscaldamento e risparmio energetico
La manutenzione, in particolare, costituisce un servizio necessario non solo per mantenere costante l’efficienza e la sicurezza dell’impianto, ma anche per diminuire il dispendio energetico e, di conseguenza, ottenere un notevole risparmio in termini economici. La manutenzione periodica di tutti gli impianti di riscaldamento è un’operazione obbligatoria regolamentata dall’art. 7 del D.P.R. 74/2013, che stabilisce inoltre l’importanza del controllo del rendimento energetico (art. 8); la periodicità della manutenzione è prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto.
Il D.P.R. 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie. La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista nelle istruzioni tecniche rilasciate dalla ditta installatrice dell’impianto termico o dal fabbricante degli apparecchi.
Ogni anno tutti gli impianti termici devono essere sottoposti a manutenzione, mentre la verifica del rendimento energetico della caldaia dovrà essere effettuata secondo le seguenti cadenze:
- ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido solido, di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
- ogni due anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido solido, di potenza termica utile < di 100 kW o per impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile ≥ di 100 kW;
- ogni quattro anni per tutti gli impianti alimentati a gas, metano o GPL di potenza termica utile < di 100 kW
Trattamento Acque UNI 8065
La presente norma determina le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque destinate agli impianti termici ad uso civile. In particolare i seguenti impianti:
- Impianti di riscaldamento ad acqua calda
- Caldaie a vapore a bassa pressione, elevato recupero di condense (uso riscaldamento)
- Circuiti con acqua surriscaldata ( massimo 180 °C )
- Impianti di produzione di acqua calda sanitaria La presente norma presuppone che le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua impiegata siano analoghe a quelle dell’acqua potabile (legge 236/88).
Trattamento acque degli impianti termici
Impianti di riscaldamento ad acqua calda
Impianti con potenza < di 360 kw
Consigliato un filtro di sicurezza
- se l’acqua ha durezza totale > 35° fr installare un addolcitore
- se l’acqua ha durezza totale < 35° fr l’addolcimento può essere sostituito da idoneo trattamento chimico
Trattamento Acque UNI 8065
La presente norma determina le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque destinate agli impianti termici ad uso civile. In particolare i seguenti impianti:
- Impianti di riscaldamento ad acqua calda
- Caldaie a vapore a bassa pressione, elevato recupero di condense (uso riscaldamento)
- Circuiti con acqua surriscaldata ( massimo 180 °C )
- Impianti di produzione di acqua calda sanitaria La presente norma presuppone che le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua impiegata siano analoghe a quelle dell’acqua potabile (legge 236/88).
Trattamento acque degli impianti termici
Impianti di riscaldamento ad acqua calda
Impianti con potenza < di 360 kw
Consigliato un filtro di sicurezza
- se l’acqua ha durezza totale > 35° fr installare un addolcitore
- se l’acqua ha durezza totale < 35° fr l’addolcimento può essere sostituito da idoneo trattamento chimico
Acqua calda sanitaria
Incrostazioni, corrosioni, depositi sono inconvenienti che pregiudicano seriamente l’efficienza degli impianti e determinano sostanziali perdite energetiche con ulteriori aggravi di spese per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Per preservare l’utente da questi “inconvenienti” è necessario installare un filtro di sicurezza ed in funzione delle caratteristiche dell‘acqua, installare un addolcitore, tra l’altro oltre i 25 °fr di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento.
Acqua calda sanitaria
Incrostazioni, corrosioni, depositi sono inconvenienti che pregiudicano seriamente l’efficienza degli impianti e determinano sostanziali perdite energetiche con ulteriori aggravi di spese per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Per preservare l’utente da questi “inconvenienti” è necessario installare un filtro di sicurezza ed in funzione delle caratteristiche dell‘acqua, installare un addolcitore, tra l’altro oltre i 25 °fr di durezza temporanea è obbligatorio l’addolcimento.